Art. 7.

      1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

          a) compilare e tenere l'albo del collegio;

          b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

          c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

          d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

          e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

          f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

          g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea

 

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il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

          i) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

      2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del consiglio nazionale di cui all'articolo 10, ha cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.
      3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.